L’articolo 126-bis introducendo il regime della patente a punti ha anche previsto la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento che consentono di recuperare i punti persi.
E’ possibile iscriversi ai corsi solo dopo aver ricevuto la relativa comunicazione, dell’avvenuta sottrazione dei punti, da parte del Ministero dei Trasporti. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione pervenuta. I titolari di patente A1-A-B-BE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 6 punti (12 ore); I titolari di patente C-CE-D-DE possono effettuare il corso per il recupero massimo di 9 punti (18 ore). Il corso per il recupero massimo di 6 punti deve svolgersi entro un tempo massimo di 15 gg., le lezioni non possono avere una durata superiore alle 2 ore giornaliere e sono consentite al massimo 4 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate.
Si precisa che un numero di ore di assenza superiore a 4 comporta la ripetizione dello stesso (il partecipante, come da decreto, viene considerato assente dopo 15 minuti dall’inizio della lezione). Il corso per il recupero massimo di 9 punti deve svolgersi entro un tempo massimo di 4 settimane, le lezioni non possono avere una durata superiori alle 2 ore giornaliere e sono consentite al massimo 6 ore di assenza che devono essere recuperate secondo le modalità sopra esposte. Il corso per il recupero punti della CQC e del CAP B consente di recuperare un massimo di 9 punti (20 ore) deve svolgersi entro un tempo massimo di 4 settimane, le lezioni non possono avere una durata superiore alle 3 ore giornaliere e sono consentite al massimo 6 ore di assenza che devono essere recuperate. Non e’ possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione dei conducenti o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ed un corso per il recupero dei punti della patente di guida.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica il recupero dei punti. Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso.
Qualora il Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti ricevesse, in data anteriore a quella dell’attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.
E’ possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria patente ed eventualmente della propria CQC chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di patente.